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Note al quadro riassuntivo delle AGEVOLAZIONI

*Note al quadro riassuntivo delle agevolazioni

 

(1) TIPO DI HANDICAP

  • A – Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile in senso generale, indipendentemente dalla circostanza che egli fruisca dell’assegno di accompagnamento

La legge considera “disabile” la persona “che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”

  • B – Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il non vedente, il sordo, il portatore di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento) e i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) per i quali è riconosciuto l’handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992
  • C – Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile con impedite o ridotte capacità motorie ma non affetto da handicap grave, indipendentemente dalla circostanza che egli fruisca dell’assegno di accompagnamento
  • Per questi disabili, il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella  carrozzeria) o dotato di cambio automatico (prescritto dalla commissione medica competente)
  • D – Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione di “disabile”

(2) FAMILIARE DEL DISABILE

  • Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto, eccetera) sono sempre fruibili anche da parte di un familiare del disabile (coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti più prossimi), quando il disabile stesso è fiscalmente a carico (cioè quando il suo reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non è superiore a 2.840,51 euro)
  • Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese delle righe 6 e 7; esse sono deducibili dal reddito complessivo, se sostenute per i familiari sopra elencati, anche quando questi non sono fiscalmente a carico
  • La detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone cui è fiscalmente a carico), a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta
  • Per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, nei casi in cui il beneficio è subordinato al fatto che la cessione o la prestazione sia effettuata personalmente nei confronti del disabile (cioè per le agevolazioni di riga 1 e 2) è stabilito, limitatamente alle agevolazioni auto, che il beneficiario dell’operazione può anche essere un familiare del disabile rispetto al quale il disabile stesso sia da considerare fiscalmente a carico

(3) ESENZIONE BOLLO AUTO E TRASCRIZIONE AL PRA

  • Se il disabile è affetto da minorazione di tipo fisico/motorio, per avere l’esenzione permanente dal pagamento del bollo il veicolo deve essere adattato
  • Per i disabili affetti dal tipo di handicap indicato alla lettera B della nota n. 1, l’agevolazione spetta anche se il veicolo non è adattato
  • Sono previsti gli stessi limiti di cilindrata richiesti per le agevolazioni Iva (2.000 cc se a benzina, o 2.800 cc se diesel). Se il disabile possiede più auto, l’esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell’interessato. Egli dovrà indicare nella comunicazione all’ufficio la sola targa del veicolo prescelto
  • L’esenzione dall’imposta di trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spetta per l’acquisto di auto sia nuove che usate, ma non può essere riconosciuta ai disabili rientranti nella categoria dei sordi e dei non vedenti

(4) AGEVOLAZIONI IVA 4% AUTO

  • L’aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati. Non ci sono, ai fini Iva, limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2.000 cc, se a benzina, fino a 2.800 cc, se con motore diesel)
  • L’agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione
  • Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, ma non affetti da “handicap grave”, i veicoli devono essere adattati, prima dell’acquisto, alla particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetto il disabile (o essere così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore)
  • In questi casi, è richiesto il possesso della patente speciale (che può essere conseguita anche entro un anno dall’acquisto), salvo che il disabile non sia in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dall’handicap stesso)
  • Per l’adattamento di veicoli già posseduti dai disabili l’aliquota agevolata si applica indipendentemente dai citati limiti di cilindrata

(5) DETRAZIONE IRPEF AUTO

  • A differenza di quanto previsto per l’agevolazione Iva, non sono previsti limiti di cilindrata. La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro. Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida
  • Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno, o scegliere per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, se il primo veicolo beneficiato viene cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo acquistato entro i quattro anni spetta, sempre entro il predetto limite, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo

(6) CUMULO AGEVOLAZIONI IVA – IRPEF

  • In linea di principio, la detraibilità integrale della spesa ai fini Irpef coincide quasi sempre con l’applicabilità dell’aliquota Iva agevolata del 4%. Per l’agevolazione Iva si veda anche la nota (8) con l’elenco dei beni assoggettati ad aliquota ridotta

(7) SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

  • I sussidi tecnici e informatici per i quali si può usufruire dell’Iva al 4% sono le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti con menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio
  • I sussidi devono essere di ausilio alla riabilitazione o idonei a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura

(8) IVA AGEVOLATA PER L’ACQUISTO DI ALTRI BENI

Tra gli altri beni soggetti a Iva agevolata del 4%:

  • Protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, eccetera); il disabile deve essere in possesso di idonea documentazione attestante il carattere permanente della menomazione
  • Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica e altre
  • Apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità
  • Poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili, che consentono ai disabili con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche
  • Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche

(9) ACQUISTO CANI GUIDA

  • La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. Può essere richiesta dal non vedente o dal familiare del quale egli è fiscalmente a carico ed utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo

 

 

NB: Materiale tratto dal sito dell’Agenzia delle Entrate

http://ricerca.agenziaentrate.gov.it/Wrapper/entrate/?q=GUIDA+ALLE+AGEVOLAZIONI+FISCALI+PER+LE+PERSONE+CON+disabilita#

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