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Come si svolge

Come si svolge

Deve proporsi domanda al Giudice Tutelare (B00-NOMINA AMMINISTRATORE) del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero). Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza).

Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione o presso gli Sportelli Territoriali per la Volontaria Giurisdizione (se la domanda è stata presentata tramite essi) viene consegnato un promemoria con le informazioni utili per l’udienza avanti al Giudice ed una lista dei documenti da presentare (B14-DICHIARAZIONI PER L’UDIENZA). Viene inoltre consegnato un CODICE FASCICOLO da annotarsi per tutte le fasi successive.

Entro cinque giorni il ricorrente è tenuto ad inviare una fotocopia della domanda presentata e promemoria dell’udienza (con raccomandata con ricevuta di ritorno) a tutte le persone che potrebbero opporsi alla nomina: la stessa persona per la quale si richiede la nomina di amministrazione (gli va spedita anche se totalmente incapace), il coniuge, il padre e la madre, i figli e i fratelli. Se mancano tutte queste persone (solo se mancano tutti) i nonni, gli zii, i prozii e cugini della persona per la quale si richiede la nomina. Ciò perché queste persone devono essere avvisate della possibilità che sia nominato l’amministratore. In alternativa queste persone possono intervenire all’udienza oppure si può far firmare loro la domanda e allegare una fotocopia della carta di identità.

Se la persona interessata aveva un fratello o una sorella morti precedentemente anche i figli di questi ultimi.

All’udienza il Giudice Tutelare deve sentire l’interessato (che quindi deve recarsi in Tribunale) e può assumere informazioni e disporre accertamenti anche medici.Ove la persona interessata non compaia il Giudice dovrà rinviare la decisione e fissare nuova udienza per l’esame.N.B. È possibile controllare quando il Giudice ha emesso il decreto collegandosi al sito www.tribunale.monza.it servizio “Controlla lo stato del tuo provvedimento

Il Giudice Tutelare pronuncia un decreto con il quale autorizza o meno a compiere l’attività richiesta.

Se la persona interessata è trasportata in ambulanza il Giudice potrà esaminarla all’interno del veicolo. Se non è possibile trasportare neanche in ambulanza l’interessato, è necessario segnalarlo nella domanda e produrre un certificato medico di non trasportabilità da presentare all’udienza. In tale certificato il medico dovrà espressamente specificare che la persona non è trasportabile neanche in ambulanza.

Ove la persona interessata non compaia il Giudice dovrà rinviare la decisione e fissare nuova udienza per l’esame.

Il Giudice Tutelare pronuncia un decreto con il quale autorizza o meno a compiere l’attività richiesta.

N.B. È possibile controllare quando il Giudice ha emesso il decreto collegandosi al sito http://www.tribunale.monza.it/ servizio “Controlla lo stato del tuo provvedimento

Il decreto del Giudice stabilisce la durata dell’incarico e i poteri dell’amministratore di sostegno. Lo stesso viene annotato nei registri di stato civile a margine dell’atto di nascita del beneficiario. Può essere modificato successivamente per esigenze che si manifestino in un secondo momento.

L’amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza. La stessa amministrazione di sostegno può essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

Sitografia

http://www.tribunale.monza.giustizia.it/

 

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