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Allerta rapido/RASFF

Allerta rapido/RASFF

Il meccanismo delle comunicazioni rapide, sempre più numerose negli ultimi anni, è diventato uno strumento essenziale per notificare in tempo reale rischi diretti o indiretti per la salute umana, animale e l’ambiente, connessi al consumo di alimenti, mangimi e materiali destinati al consumo con alimenti, e adottare misure a tutela della salute pubblica.

A tale scopo è stato istituito, sotto forma di rete, il sistema rapido di allerta comunitario di cui fanno parte: la Commissione Europea, gli Stati membri dell’Unione e l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare).

Nascita del RASFF

Il sistema di allerta rapido fu ideato per la prima volta nel 1979, su proposta del Consiglio europeo, finalizzata a stabilire un sistema comunitario per lo scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi ai prodotti di consumo. La proposta avviò l’iter legislativo che portò all’emanazione della Direttiva n. 92/59/ CEE del Consiglio europeo, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, e, successivamente, del Regolamento CE 178/2002, con il quale fu ufficialmente istituito il sistema d’allerta per Alimenti e mangimi RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed).

Nel caso in cui, a seguito di un controllo ufficiale, disposto sul mercato o presso un posto di ispezione frontaliera, nell’ambito di un autocontrollo effettuato da un operatore del settore, di un reclamo di un consumatore, o di un episodio di malattia alimentare, etc, venga identificato un rischio per la salute correlato ad un determinato prodotto, viene attivato il sistema di allerta rapido RASFF.

Il flusso delle “allerte” deve garantire sia la completezza delle informazioni che la tempestività della comunicazione.
Ciò si realizza con apposite procedure operative che, tra l’altro, prevedono:

  • schede di notifica standard (completezza delle informazioni)
  • utilizzo della piattaforma on line iRASFF, (tempestività della comunicazione).

Le schede di notifica, trasmesse tramite la piattaforma on line denominata iRASFF , vengono condivise tra i punti di contatto degli Stati membri e la Commissione europea e, nell’ambito dei singoli Stati membri, con le autorità preposte all’effettuazione dei controlli ufficiali. Lo scopo è di consentire alle Autorità competenti dei vari Paesi membri di scambiare rapidamente informazioni sui prodotti pericolosi e cooperare ai fini dell’adozione di misure efficaci a tutela della salute pubblica.

L’Ufficio 8 della Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute è il punto di contatto italiano per il sistema di allerta comunitario.

Come funziona il sistema

L’attività di allerta prevede il ritiro e il richiamo dei prodotti pericolosi per la salute umana, animale e l’ambiente.

La responsabilità della sicurezza alimentare ricade sull’operatore del settore il quale, in ogni fase della produzione, lavorazione, trasformazione, trasporto e distribuzione, deve garantire che i prodotti immessi sul mercato soddisfino i requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa e non comportino rischi per la salute del consumatore. L’operatore deve comunicare alle autorità sanitarie il riscontro di rischi associati ai prodotti immessi in commercio e cooperare con esse e gli altri operatori coinvolti nella filiera per garantire in tempi rapidi l’adozione delle misure di ritiro dal mercato e richiamo al consumatore dei prodotti a rischio.

Una volta ricevute le informazioni relative ad un determinato prodotto a rischio, l’autorità competente locale (regione e ASL) provvede a vigilare sull’effettiva attuazione, da parte del produttore e di altri operatori della catena agro-alimentare eventualmente coinvolti, delle misure di ritiro e/o richiamo previste dalla normativa comunitaria per proteggere la salute pubblica. Inoltre sono effettuate indagini per accettare le cause all’origine di una contaminazione e intraprese azioni per assicurare che l’operatore ponga rimedio alla situazione. In caso di rischio grave ed immediato l’autorità competente può disporre il sequestro, la restrizione o il divieto di immissione sul mercato, di importazione o esportazione di alimenti, mangimi o animali. Ai fini di indagine ed in casi particolari, come le frodi o le sofisticazioni alimentari, può essere attivato il Comando carabinieri per la tutela della salute

La procedura di ritiro

La procedura di ritiro da parte dell’operatore del settore consiste nel rimuovere dal mercato un determinato alimento, mangime o materiale destinato al contatto con alimenti, avvisando gli altri operatori della catena agroalimentare della non conformità e della necessità di attivarsi per impedirne l’ulteriore distribuzione.

La procedura di richiamo

Qualora sussista un rischio grave o si presume che un particolare prodotto sia stato già acquistato dal consumatore, la procedura di emergenza prevede l’obbligo del richiamo, mediante cui l’eventuale acquirente viene informato in maniera efficace ed accurata del natura del rischio e della tipologia di prodotto richiamato. Il comunicato di richiamo viene pubblicato sulla pagina del portale del Ministero dedicata ai richiami al consumatore da parte degli operatori del settore. Inoltre il richiamo viene affisso presso i punti vendita mediante apposita cartellonistica o può essere pubblicato sul sito dell’operatore in caso di vendita on line.

 

Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Direttore generale: dott.ssa Gaetana Ferri

 

sitografia:

www.salute.gov.it

 

anzianiincasa*7 giugno 2019

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